CONSORZIO
Con il contratto di consorzio ex art. 2602 c.c., più
imprenditori pongono in essere un’organizzazione comune per la
disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese: nel consorzio, pertanto, mancano gli elementi caratteristici
delle società, poiché esso non svolge un’attività d’impresa,
ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle
imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento
delle attività delle singole imprese. In sostanza, le singole
attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano
proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non
mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere,
e possibilmente far aumentare, il reddito dell’attività dei
singoli imprenditori.
CONTRATTO: forma scritta - contenuto ai sensi dell'art. 2603 c.c.
DURATA: 10 anni, se non è stabilito diversamente
CON ATTIVITÀ
INTERNA:
- L’organizzazione
è volta solo ad una regolamentazione dei rapporti tra consorziati.
- Non esplica
la sua attività con i terzi, anche se per operare entra in rapporto
con i terzi.
- Esplicano la loro attività con i terzi.
- L’organizzazione
ha funzione di intermediazione tra i consorziati
ed i terzi e può assumere obbligazioni nei
confronti dei terzi per conto dei consorziati.
- Sono autonomi
centri di imputazione nei confronti dei terzi, con un
proprio patrimonio (fondo consortile), propri
organi rappresentativi e una propria attività
d’impresa, distinta da quella delle imprese
partecipanti al consorzio.
FONDO
CONSORTILE: è
costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con i
contributi stessi; non se ne può chiedere la divisione finché dura
il consorzio; i creditori particolari dei consorziati non
possono
far valere i loro diritti sul fondo.
RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI:
- obbligazioni assunte in nome del consorzio → risponde esclusivamente il fondo consortile;
-
obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli
consorziati → rispondono solidalmente il fondo ed i singoli;
-
in caso di insolvenza tra consorziati → il debito dell'insolvente
si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
SOCIETÀ
CONSORTILE
La Società consortile è una società - qualunque tipo
di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici
- caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività
perseguendo fini consortili.
Art.
2615-ter:
le
società costituite nelle forme di Snc,
Sas, Spa, Sapa, Srl e Società Cooperative possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c.,
cioè lo scopo consortile.
Le norme applicabili
sono quelle specificamente disciplinanti il tipo societario di volta
in volta prescelto, ad esempio:
1)
SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
COSTITUZIONE: contratto o atto unilaterale, l'atto
costitutivo dev'essere redatto per atto pubblico;
CAPITALE MINIMO: 10.000 euro;
RESPONSABILITÀ:
per le obbligazioni sociale risponde solo la società con il suo
patrimonio.
N.B.: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la causa
consortile possa comportare la deroga delle norme che disciplinano il
tipo societario adottato, qualora la loro applicazione sia
incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo
restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento
dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di
capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto
al corrispondente modello legale; in particolare tra i principi
inderogabili rientra quello di cui all'art. 2462 c.c., primo comma,
in virtù del quale nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente
inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata
dell'art. 2615, secondo comma, c.c. che prevede la responsabilità
solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le
obbligazioni assunte dagli organi del consorzio (fa eccezione il caso
in cui la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche
norme, come nel caso di società consortile a responsabilità
limitata appaltatrice di lavori pubblici).
2)
SOCIETÀ
COOPERATIVA
COSTITUZIONE: atto pubblico;
CAPITALE: variabile; l'ammissione di nuovi soci non
importa modificazione dell'atto costitutivo;
RESPONSABILITÀ: per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società col suo patrimonio;
NUMERO
DEI SOCI: •
per la costituzione sono necessari almeno 9 soci
• sono sufficienti
almeno 3 soci se si tratta di persone fisiche e la società adotta le
norme della S.r.l.
• se dopo la
costituzione il numero di soci diviene inferiore, esso va integrato
entro un anno, pena lo scioglimento e la messa in liquidazione della
società.
DISCIPLINA APPLICABILE: per quanto non è specificamente
previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema
di S.p.a.; se il numero di soci cooperatori è inferiore a 20 oppure
l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di
euro, l'atto costitutivo può stabilire che si applichino in quanto
compatibili le norme sulla S.r.l.
Avv. Saverio Biscaldi
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