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martedì 4 dicembre 2012

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

CONSORZIO
Con il contratto di consorzio ex art. 2602 c.c., più imprenditori pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: nel consorzio, pertanto, mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché esso non svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese. In sostanza, le singole attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere, e possibilmente far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.
CONTRATTO: forma scritta - contenuto ai sensi dell'art. 2603 c.c.

DURATA: 10 anni, se non è stabilito diversamente

CON ATTIVITÀ INTERNA:
- L’organizzazione è volta solo ad una regolamentazione dei rapporti tra consorziati.
- Non esplica la sua attività con i terzi, anche se per operare entra in rapporto con i terzi.
CON ATTIVITÀ ESTERNA:
- Esplicano la loro attività con i terzi.
- L’organizzazione ha funzione di intermediazione tra i consorziati ed i terzi e può assumere obbligazioni nei confronti dei terzi per conto dei consorziati.
- Sono autonomi centri di imputazione nei confronti dei terzi, con un proprio patrimonio (fondo consortile), propri organi rappresentativi e una propria attività d’impresa, distinta da quella delle imprese partecipanti al consorzio.

FONDO CONSORTILE: è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con i contributi stessi; non se ne può chiedere la divisione finché dura il consorzio; i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo.

RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI:
- obbligazioni assunte in nome del consorzio → risponde esclusivamente il fondo consortile;
- obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati → rispondono solidalmente il fondo ed i singoli;
- in caso di insolvenza tra consorziati → il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

SOCIETÀ CONSORTILE
La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.
Art. 2615-ter: le società costituite nelle forme di Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl e Società Cooperative possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c., cioè lo scopo consortile.
Le norme applicabili sono quelle specificamente disciplinanti il tipo societario di volta in volta prescelto, ad esempio:
1) SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
COSTITUZIONE: contratto o atto unilaterale, l'atto costitutivo dev'essere redatto per atto pubblico;
CAPITALE MINIMO: 10.000 euro;
RESPONSABILITÀ: per le obbligazioni sociale risponde solo la società con il suo patrimonio.
N.B.: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la causa consortile possa comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo societario adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; in particolare tra i principi inderogabili rientra quello di cui all'art. 2462 c.c., primo comma, in virtù del quale nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, secondo comma, c.c. che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio (fa eccezione il caso in cui la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile a responsabilità limitata appaltatrice di lavori pubblici).
2) SOCIETÀ COOPERATIVA
COSTITUZIONE: atto pubblico;
CAPITALE: variabile; l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo;
RESPONSABILITÀ: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;
NUMERO DEI SOCI: per la costituzione sono necessari almeno 9 soci
sono sufficienti almeno 3 soci se si tratta di persone fisiche e la società adotta le norme della S.r.l.
se dopo la costituzione il numero di soci diviene inferiore, esso va integrato entro un anno, pena lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.
DISCIPLINA APPLICABILE: per quanto non è specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di S.p.a.; se il numero di soci cooperatori è inferiore a 20 oppure l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro, l'atto costitutivo può stabilire che si applichino in quanto compatibili le norme sulla S.r.l.
 
                                                                                                 Avv. Saverio Biscaldi

 

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